
Articolo 1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure
per lAttestazione delle competenze dei Fisioterapisti ai fini
della loro iscrizione al "Registro dei Fisioterapisti Professionisti.
Il regolamento stabilisce anche le condizioni per mantenere l'iscrizione
al registro. Gli iscritti al Registro conseguono anche la possibilità
di fregiarsi del MARCHIO DI QUALITA.
Sulla corretta applicazione del presente regolamento sorveglia
il Comitato Esecutivo Nazionale.
Il presente regolamento si applica a tutti i candidati che abbiano
presentato richiesta di iscrizione al Registro.
Articolo 2
CONDIZIONI GENERALI
Lattestazione delle competenze secondo lo schema FIF è
volontaria. Con la presentazione della richiesta di attestazione
il candidato accetta tutte le condizioni indicate nel regolamento
in vigore. La FIF garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati
e degli iscritti al Registro dei Fisioterapisti Professionisti
avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 31.12.96
n. 675 e successive modificazioni e che il Titolare del trattamento
dei dati è il Presidente della FIF, mentre il responsabile
del trattamento dei dati personali è il General Manager
della FIF.
Articolo 3
PROCEDURA PER LATTESTAZIONE
3.1 Presentazione della richiesta
Il Candidato che intende conseguire lattestazione delle
competenze deve presentare richiesta alla Sede Regionale, la
quale provvede ad inoltrarla al General Manager.
3.2 Istruzione della richiesta
Al ricevimento della richiesta, la FIF provvede alla annotazione
della data di ricezione; alla verifica dei titoli secondo le modalità previste.
Nel caso di incompletezza della documentazione, la FIF segnala le carenze
al Candidato richiedendo l'invio della documentazione
mancante. Al completamento di questa prima fase dell'iscritto
alla FIF, la FIF ne comunica l'esito ai Candidati provvedendo
agli adempimenti previsti dalla Legge 31.12.96 n. 675 e successive
modificazioni ed all'invio del presente regolamento.
3.3 Commissione d'esame
3.3.1 Presidente della Commissione d'Esame
Garantisce circa il corretto svolgimento dell'esame nel rispetto
della presente procedura. Concorda con il Presidente le modalità
operative ed i dettagli relativi alla sessione d'esame. In collaborazione
con gli altri Commissari d'esame e sentito gli eventuali consulenti
della Commissione d'esame, valuta le singole prove d'esame sostenute
dai Candidati ed esprime un giudizio complessivo di certificabilità,
proponendo alla Direzione ed alla Presidenza il rilascio della
attestazione.
3.3.2 La Commissione d'esame
La Commissione d'esame è costituita dal Presidente della
Commissione e dai Commissari. Della Commissione d'esame fa parte
con il ruolo di Commissario e di Segretario Tecnico il General
Manager della FIF o un suo Responsabile a ciò delegato.
Tutti i membri della FIF, sentiti il Comitato Esecutivo Nazionale,
il suo Presidente ed il General Manager, possono essere chiamati
a svolgere il ruolo di Commissario d'esame indipendentemente
dalla loro iscrizione nell'elenco dei Commissari. La Commissione, per
essere considerata valida ai fini dell'esame di un candidato,
deve essere composta da un minimo di 3 Commissari con diritto
di voto.
3.3.3 Struttura dell'esame
La valutazione delle competenze del candidato viene effettuata
dalla commissione sulla base dei percorsi desame stabiliti
dal bando discrizione. All'interno del bando di attestazione
sono altresì definiti i contenuti e le modalità di conduzione
e valutazione di ogni singola prova d'esame.
3.3.4 Modalità di conduzione dell'esame
Nel corso delleventuale esame scritto devono essere presenti
almeno due Commissari d'esame. Non sono ammessi testi di norme,
volumi, cellulari, ecc. I candidati che dovessero essere trovati
in possesso di documenti, libri, norme e cellulari verranno allontanati
immediatamente e la prova d'esame annullata senza alcuna possibilità
di appello. Per altre infrazioni di carattere minore il Candidato
verrà richiamato formalmente una prima volta, mentre al
ripetersi della stessa infrazione sarà allontanato e la
prova d'esame annullata.
Nel corso dello svolgimento della prova orale sono presenti
almeno tre Commissari d'esame. Gli argomenti trattati e le prestazioni
del candidato vengono registrate a cura di ogni singolo Commissario
sulla propria scheda di valutazione. I punti di forza e di debolezza
del candidato, vengono registrati da ogni singolo Commissario
mentre il Presidente della Commissione od un suo incaricato, nel
caso di più Commissioni, provvedono alle sintesi.
Le prove scritte ed orali avvengono a porte chiuse. Alle stesse
possono essere invitati a partecipare in qualità di Osservatori
un rappresentante del CNEL, del Ministero della Giustizia, del
Ministero della Sanità, del Ministero degli Affari Sociali,
delle Associazioni dei consumatori inserite nel Comitato Esecutivo
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
I membri del Comitato Esecutivo Nazionale ed il General Manager
della FIF hanno diritto ad assistere come osservatori, senza alcun
preavviso, a tutte le prove di esame relazionando circa l'esito
della loro presenza al Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale.
Gli atti della Commissione sono riportati in verbali o comunicazioni
redatte e trasmesse alla Segreteria Nazionale.
3.3.5 Rilascio della Attestazione e della certificazione di competenza
Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle prove
d'esame, la Segreteria Nazionale o il General Manager FIF sottoscrive
il certificato e lo sottopone alla firma del Presidente FIF.
Il certificato viene accompagnato dalla dichiarazione relativa ai
settori in cui liscritto al Registro Professionale ha maturato
la propria esperienza specifica. Le attività della Segreteria
FIF e della Commissione d'esame sono sottoposte al controllo ed
alla sorveglianza del Comitato Esecutivo Nazionale della FIF.
Lattestato di competenza può essere emesso nei confronti
di quei Candidati che:
Abbiano i titoli richiesti;
Abbiano superato leventuale prova scritta e quella
orale con una votazione complessiva non inferiore a 18/30;
Siano in regola con il pagamento delle quote;
Abbiano sottoscritto la documentazione o si siano impegnate
a farlo.
Oppure siano iscritti al 31 Dicembre 2000 nel Registro
FIF, secondo quanto previsto dallArticolo 8 dello Statuto
FIF.
Entro i successivi 90 giorni dal termine di ogni sessione d'esami,
viene convocata una riunione del Comitato Esecutivo Nazionale
allo scopo di ratificare l'emissione degli attestati ed effettuare
eventuali verifiche sulle pratiche dei candidati. Durante il Comitato
Esecutivo Nazionale il General Manager presenta una relazione
contenente almeno le seguenti informazioni:
numero delle domande ricevute e accettate per la sessione
in oggetto;
resoconto, con riferimento ai singoli verbali, delle attività svolte
dalla Commissione d'Esame;
elenco alfabetico dei Candidati ammessi alle varie fasi
d'esame;
votazione conseguita dai candidati nelle singole prove;
elenco alfabetico dei candidati giudicati idonei allattestazione
con l'indicazione dei settori di riferimento;
Il Comitato Esecutivo Nazionale:
prende atto della relazione del General Manager;
analizza alcune o tutte le pratiche di attestazione verificando
la corretta applicazione delle metodologie;
ratifica le certificazioni emesse.
Articolo 4
RIPETIZIONE DELL'ESAME
La domanda di iscrizione ha validità per tre anni dalla
data della sua accettazione, entro tale termine, prorogabile di
ulteriori sei mesi, il processo di attestazione e certificazione
si deve completare pena la necessità di presentare una
nuova richiesta di attestazione a qualsiasi punto si sia arrestato
l'iter.
Il Candidato può ripetere quante volte desidera le prove
scritte e la prova orale. Il superamento delleventuale prova
scritta è sempre valida ai fini della ammissione al successivo
esame orale.
Articolo 5
RINNOVO DELLA ATTESTAZIONE
Entro 90 giorni dalla data di scadenza del certificato (triennale)
liscritto nel registro e' tenuto a:
aggiornare il curriculum dellesperienza professionale,
specifica ed operativa. Il documento deve essere firmato dal
Candidato, datato e corredato con le dichiarazioni di eventuale convalida
di quanto dichiarato firmate dai datori di lavoro (pubblici
e/o privati) o dagli utenti/clienti od utilizzando delle metodologie
alternative quali lettere di attestazione, contratti ecc.;
fornire la fotocopia non autenticata degli attestati di
frequenza a corsi/seminari di fisioterapia e di aggiornamento
su tematiche attinenti alla Fisioterapia, frequentati negli ultimi
tre anni;
fornire evidenza oggettiva della esperienza operativa maturata
negli ultimi tre anni. Affinché venga rinnovato l'attestazione
della competenza liscritto nel Registro dei Fisioterapisti
Professionisti deve avere effettuato nel triennio:
1. almeno 22 giorni lavorativi mensili. Ai fini del calcolo
dei giorni lavorativi, al numero dei giorni di effettivo lavoro in
qualità di fisioterapista in attività, viene aggiunto
convenzionalmente un giorno per la preparazione ed un giorno
per documentazione;
2. avere frequentato almeno 24 giornate di fisioterapia ed aggiornamento
su tematiche attinenti la Fisioterapia (con rilascio di attestato
di partecipazione);
3. non avere dato luogo a più di un giustificato reclamo
da parte di utenti/clienti o da parte di soggetti Aziende private
o pubbliche negli ultimi tre anni;
4. non avere dato luogo a più di un richiamo scritto da
parte della FIF per violazioni accertate del codice di deontologia
professionale;
5. non avere dato luogo a più di una sospensione della
attestazione per violazioni accertate al codice di deontologia
professionale e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi.
Nel caso in cui liscritto al Registro non soddisfi uno dei
sopraelencati requisiti, verrà convocato dalla Direzione
a sostenere nuovamente la prova orale finalizzata a verificare
il mantenimento delle competenze. La ripetizione della prova orale
è gratuita. In funzione della documentazione presentata
e dell'esito dell'eventuale ripetizione della prova orale, lattestazione
di competenza potrà essere rinnovato per il successivo
triennio, rinnovato per un solo anno, sospeso o ritirato.
Articolo 6
SOSPENSIONE E REVOCA
6.1 Sospensione
Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta
della Commissione desame, il Presidente FIF dispone la sospensione
della attestazione. Del provvedimento e delle relative motivazioni
viene dato avviso al Candidato a mezzo raccomandata AR.
Il Collegio dei Probiviri, per il tramite del Presidente, su
richiesta degli interessati, si pronuncia circa la legittimità di
un provvedimento di sospensione dellattestazione emesso
dal Presidente FIF. Il provvedimento di sospensione può essere applicato:
per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale;
nel caso in cui liscritto al Registro dei Fisioterapisti
Professionisti non abbia presentata richiesta di rinnovo del
certificato, scaduto da oltre tre mesi;
nel caso in cui liscritto al Registro non abbia corrisposto
entro 90 giorni dall'avviso o dall'invio della fattura, la
quota di iscrizione;
nel caso in cui il Candidato abbia presentato all'atto
rinnovo documentazione insufficiente, non integrata, nei giorni
successivi secondo quanto richiesto dalla Segreteria della FIF;
nel caso in cui liscritto al Registro non sottoscriva,
entro giorni da quando gli sia richiesto, i documenti richiestigli.
La sospensione comporta per liscritto al Registro l'obbligo:
di sospendere l'impiego di qualsiasi marchio di qualità FIF;
l'obbligo di non qualificarsi come iscritto al Registro
dei Fisioterapisti Professionisti;
l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione al
proprio datore di lavoro, sia esso azienda pubblica, privata
o singolo individuo.
Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà della
FIF decidere circa il raddoppio del periodo di sospensione (senza limitazioni)
e la diffusione della notizia circa l'avvenuta
sospensione a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti
utili.
6.2 Revoca
Il Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta motivata del Segretario
o del General Manager, delibera circa la revoca della attestazione
e la cancellazione dal Registro. Il Presidente FIF, su richiesta
o parere positivo del Comitato Esecutivo Nazionale, dispone il
ritiro dellattestazione e la cancellazione dal Registro.
Il provvedimento di revoca della attestazione e cancellazione
può essere applicato:
per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale;
nel caso in cui liscritto al Registro non abbia presentata
richiesta di rinnovo del certificato. scaduto da oltre tre mesi
e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla scadenza
del certificato. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo
di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio
dell'avviso di revoca e cancellazione alliscritto al Registro
a mezzo raccomandata AR;
nel caso in cui liscritto non abbia corrisposto entro
90 giorni dall'avviso o dall'invio della fattura, la quota
di iscrizione e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi
dalla data di emissione dell'avviso o fattura.
Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione
non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso
di revoca e cancellazione alliscritto al Registro a mezzo
raccomandata AR. Nel caso in cui il Candidato abbia presentato
all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata,
nei 60 giorni successivi secondo quanto richiesto dalla Segreteria
FIF e non abbia provveduto nei successivi sei mesi dalla data
di scadenza del certificato. Il provvedimento viene attuato dopo
un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30
giorni dall'invio dellavviso di revoca e cancellazione alliscritto
al Registro a mezzo raccomandata AR.
La revoca dellattestazione di competenza e la cancellazione
dal relativo registro comporta per liscritto al Registro
dei Fisioterapisti Professionisti:
l'obbligo di riconsegnare lattestato, il timbro e
le eventuali tessere di identificazione ricevute dalla FIF
entro 15 giorni dalla data di revoca e cancellazione;
l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio
di qualità FIF;
l'obbligo di non qualificarsi come iscritto al Registro
dei Fisioterapisti Professionisti;
l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione al
proprio datore di lavoro, sia esso azienda pubblica, privata
o singolo individuo.
Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà
della FIF tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, oltre
che dare avviso della avvenuta revoca e cancellazione a mezzo
stampa e direttamente a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti
utili. Di tutti i provvedimenti di revoca e cancellazione viene
comunque dato avviso al CNEL, al Ministero della Giustizia, al
Ministero della Sanità, al Ministero degli Affari Sociali,
alle Associazioni dei Consumatori inserite nel Comitato Esecutivo
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
Articolo 7
RECLAMI
I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto al
General Manager FIF e al Presidente FIF. I reclami vengono analizzati
comunque sempre dalla Direzione e dal Presidente FIF che possono
rispondere direttamente mettendone a conoscenza il Comitato Esecutivo
Nazionale o preparare la documentazione in modo tale che il
Presidente FIF possa valutare la situazione. Il Presidente della FIF può,
a suo giudizio, esprimere il suo parere o sottoporre il caso alle
decisioni del Comitato Esecutivo Nazionale nel corso della prima
riunione utile. La Direzione FIF comunica al Candidato o alliscritto
al Registro l'avvenuta ricezione del reclamo indicando i tempi
entro i quali sarà possibile fornire una risposta. Decorso
tale termine la Direzione FIF deve comunicare al Candidato o alliscritto
al Registro le motivazioni del ritardo.
Articolo 8
RICORSI
I ricorsi contro l'operato degli Organi Proponenti (Commissione
d'esame) e deliberanti lattestazione (Direzione e Presidenza
FIF), vengono proposti dalla parte lesa al Collegio dei Probiviri
per il tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando
è avvenuto il fatto. Il Collegio, sentite le parti ed acquisita
l'eventuale documentazione, si pronuncia entro 60 giorni da quando
il ricorso è stato presentato. Il giudizio emesso dal Collegio
non è appellabile nel caso la parte lesa ritenga che siano
stati violati requisiti di accreditamento da parte della
FIF
Articolo 9
USO SCORRETTO DEI ATTESTATI E DEI MARCHI
L'utilizzo del marchio di qualità FIF, dellattestazione
di competenza, delle eventuali tessere di identificazione e del
timbro ed i comportamenti sono regolamentati dal Codice
Deontologico FIF. In tale documento e nel Regolamento
di Giustizia e Disciplina sono stabilite le sanzioni da
applicarsi nei casi di violazione. In particolare è proibito
l'uso del marchio di qualità FIF per offrire, effettuare
e documentare attività diverse da quella di operatore della
Fisioterapia.