Articolo
1 Finalità e responsabilità degli
Iscritti alla FIF
Il socio che si rende responsabile di violazioni al Codice Deontologico
o ai Regolamenti della FIF ovvero, che, in violazione dello Statuto,
agisca in contrasto con i fini della FIF o per trarne vantaggi personali,
è sottoposto a provvedimento disciplinare. L'ignoranza o lerrata
interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre
norme emanate dagli Organi Sociali competenti. non può essere
invocata quale causa di giustificazione dellillecito comportamento.
Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti
a far data dalla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
FIF. Gli Iscritti alla FIF rispondono delle infrazioni commesse a
titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. Nellipotesi
di condanna a sanzione inibitoria di un Iscritto alla FIF questi non
potrà partecipare alle attività della FIF ed avvalersi
professionalmente dei titoli da questo rilasciati. L'Iscritto alla
FIF:
a) risponde direttamente dei proprio operato;
b) risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità
oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento
della propria attività professionale;
c) si presume responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti
commessi anche nei confronti di terzi.
Articolo 2 Competenza e procedimento disciplinare
La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al
Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare prende avvio
su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del Comitato
Esecutivo Nazionale. Il procedimento disciplinare può essere
attivato anche dai Responsabili delle Sedi Regionali che, raccolte
le informazioni, ne daranno comunicazione all'interessato, al Presidente
della FIF e al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri non
può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi
di sanzione automatica, senza che l'interessato sia stato preavvisato,
con l'assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre
le proprie ragioni e formulare le proprie difese anche tramite un
proprio legale di fiducia specificatamente nominato per atto scritto.
Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà
le parti per la contestazione degli addebiti. Il Collegio dei Probiviri
ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato,
che ha diritto di partecipare alla loro audizione.
Articolo 3 Sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere
nella mancanza commessa;
b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di
biasimo;
c) la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito
associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore
all'anno;
d) la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dalla FIF.
Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità
della violazione e all'entità dei danni cagionati. Il provvedimento
è adottato dal Comitato Esecutivo Nazionale su decisione del
Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio
parere entro 90 giorni dall'attivazione dei procedimento disciplinare.
Nell'esercizio del suo potere discrezionale il Collegio dei Probiviri
deve tener conto della gravità dell'infrazione desunta:
dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tipo,
dal luogo e da ogni altra modalità dellazione;
dalla gravità dei danno o del pericolo cagionato;
dalla intensità del dolo o del grado di colpa;
dalla personalità dellincolpato, dei motivi che
hanno determinato l'infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente
al fatto;
della eventuale recidiva.
Articolo 4 Ammonimento e Censura
Possono comportare un ammonimento o una censura:
a) comportamenti contrari agli interessi della FIF.
b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a
giudizio dei Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare
le sanzioni della sospensione o della radiazione.
Articolo 5 Sospensione
Comportano automaticamente la sospensione:
a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività
professionale disposti dalla legge;
b) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
c) il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un
reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in
occasione dell'esercizio della professione.
In tali ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella
della sanzione per i casi sub a) e b) e per l'ipotesi sub c) sarà
fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Comitato Esecutivo
Nazionale e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.
Possono comportare la sospensione:
a) la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi
o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
b) l'essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
c) l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli
previsti nel paragrafo precedente;
e) comportamenti contrari agli interessi della FIF;
f) comportamenti deontologicamente scorretti.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti
alla richiesta di patteggiamento della pena.
Articolo 6 Radiazione
Comportano automaticamente la radiazione:
a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) la condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione
ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione, ad
una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
c) la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b);
d) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
e) lassegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
f) lassegnazione ad una casa di cura e di custodia ex Articolo
219 c.p..
Possono comportare la radiazione:
a) comportamenti gravemente contrari agli interessi della FIF;
b) comportamenti deontologici gravemente scorretti.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti
alla richiesta di patteggiamento della pena.
Articolo 7 Ricusazione/Astensione dei Collegio dei Probiviri
I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per
i motivi di cui all'Articolo52 c.p.c. ed astenersi per medesimi motivi.
Articolo 8 Prescrizione
L'azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano
la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante
i fatti siano portati a conoscenza del Comitato Esecutivo Nazionale
e del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare non venisse
attivato entro i seguenti termini:
entro 4 mesi per l'avvertimento;
entro 6 mesi per la censura;
entro 12 mesi per la sospensione.
Articolo 9 Reiscrizione
Il socio radiato dall'Albo si può reiscrivere nei seguenti
termini:
trascorsi 3 anni in caso dì radiazione non automatica.
trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza
di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione;
trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna
per reato commesso con l'esercizio della professione.
Articolo 10 Offesa alla dignità,
al decoro ed al prestigio degli Organi Sociali
L'Iscritto alla FIF che pubblicamente, con parole, scritti od azioni
lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi
Sociali della FIF, è punito con sanzione inibitoria per un
periodo non inferiore a tre mesi.
Articolo 11 Rifiuto di presentazione personale e di atti
L'Iscritto alla FIF che, benché formalmente richiestone, rifiuti
di presentarsi o ometta di trasmettere atti a lui richiesti, o renda
dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria per
un periodo non inferiore a tre mesi.
Articolo 12 Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive
degli Organi Sociali
L'Iscritto alla FIF che non si assoggetta alle decisioni disciplinari
sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi
effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria per un periodo
non inferiore a tre mesi.
Articolo 13 Organo di Appello
Avverso il giudizio dell'Organo Giudicante è ammesso ricorso
alla Corte di Appello nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo 14 Collegio Arbitrale
Per le decisioni delle controversie un Iscritto alla FIF può
richiedere la costituzione di un Collegio arbitrale dandone comunicazione
a mezzo lettera raccomandata alla controparte. La comunicazione deve
determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono
affidare al Collegio arbitrale e deve contenere l'indicazione delle
generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente
dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a
procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di
venti giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa.
La controparte, nell'atto di designazione dei proprio arbitro che
deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla controparte
(con accettazione contestuale dell'arbitro designato), può
integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie
conclusioni. La parte proponente nella comunicazione di cui sopra
è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi di
membri componenti il Comitato Esecutivo Nazionale della FIF per l'incarico
di Presidente del Collegio arbitrale. Altrettanto dovrà fare
la controparte in occasione dell'atto di nomina dei proprio arbitro.
Il Presidente della FIF provvederà alla nomina dei presidente
del Collegio arbitrale in caso di disaccordo fra le parti. Le funzioni
di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri,
su incarico dei Presidente. Le parti possono farsi assistere da un
legale o persona di fiducia munita di delega. Il Collegio dovrà
decidere sulla controversia compiendo tutti gli atti d'istruzione
necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data
di nomina del Presidente del Collegio. Il lodo è deliberato
a semplice maggioranza. Il dispositivo deve essere sottoscritto da
tutti i componenti, è comunque valido se sottoscritto dalla
maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato
con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione
che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo. La motivazione
deve essere depositata presso la Segreteria della FIF nei dieci giorni
successivi a cura del Presidente. L'incarico di membro del Collegio
arbitrale - ad eccezione dei Presidente - si intende conferito a titolo
oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della
parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni
e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente
nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale. La
parte soccombente è tenuta a adempiere alle obbligazioni nel
termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi
alla data di comunicazione del lodo. In caso di mancata esecuzione
volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al
Comitato Esecutivo Nazionale di poter eseguire il lodo ricorrendo
alla giurisdizione ordinaria.
Articolo 15 Revisione
E' ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni di condanna
divenute irrevocabili anche se la sanzione è stata eseguita
o estinta. La revisione può essere richiesta:
a) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove
che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato
deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché
il fatto non sussiste;
b) se è dimostrato che la condanna fu pronunziata in conseguenza
di falsità in atti o in giudizio.
La revisione può essere richiesta dal condannato o dal Procuratore.
In quest'ultimo caso il Procuratore ne deve dare notizia all'interessato.