Articolo
1
È costituita, con sede in Roma (RM), Via San Godenzo n.101,
la F.I.F. Federazione Italiana Fisioterapisti, denominata
in prosieguo F.I.F., che è retta dal presente statuto che
obbliga tutti gli iscritti ad osservarlo, regolando altresì i rapporti
verso i terzi.
Articolo 2
La durata della F.I.F. è a tempo indeterminato
Articolo 3
La F.I.F. è unAssociazione a carattere nazionale,
estranea a qualsiasi partito o movimento politico, non fa discriminazione
di sesso, di razza, di religione, di ideologie e non ha scopi
di lucro.
Può aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali
con scopi analoghi, può inoltre costituire Confederazioni
con Associazioni e/o con Federazioni di massofisioterapisti,
terapisti della riabilitazione e fisioterapisti.
Articolo 4
Il patrimonio dellAssociazione è così costituito:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dellAssociazione
al momento della costituzione e quelli che in seguito verranno
acquisiti;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dellAssociazione sono così composte:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dal ricavato dellorganizzazione di manifestazioni;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare lattivo
sociale.
Articolo 5
La F.I.F. ha i seguenti scopi:
a) proporre, quale compito istituzionale, il superamento e
il miglioramento dellattuale quadro normativo;
b) favorire il progresso e le conoscenze nellambito della
terapia fisica e della riabilitazione nonché la formazione
e laggiornamento culturale dei propri associati; si propone
inoltre, di promuovere e propagandare le finalità, le peculiarità
e le caratteristiche che distinguono la professionalità
del Fisioterapista (e delle figure equivalenti) quale figura professionale
sanitaria riconosciuta dalla legislazione vigente operante sul
territorio nazionale e della Comunità Europea;
c) stabilire opportune forme di collaborazione con enti o istituti,
al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e
formazione professionale per fisioterapisti e professionisti
che più in generale operano a qualunque livello per il mantenimento,
la cura e la riabilitazione del corpo umano, i quali desiderino
perfezionare le loro conoscenze scientifiche nel campo della medicina
e delle altre scienze biomediche, partecipando e promuovendo programmi
didattici specifici: a tal fine, lAssociazione potrà
fruire della competenza e dellesperienza scientifica di
altri enti, organizzando incontri, dibattiti e seminari nel
particolare campo della ricerca medico-scientifica, del benessere psico-fisico
e, ovviamente, della fisioterapia;
d) impegnarsi nel settore della tutela della salute, partecipando
ad iniziative rivolte alla formazione permanente degli operatori
sanitari;
e) perseguire il riconoscimento dellAssociazione quale rappresentante
della professione specialistica di Fisioterapista, dallo Stato
italiano, dalla Comunità Europea ed Internazionale; collaborare
con organizzazioni professionali, sia legalmente sia non legalmente
riconosciute, nazionali ed internazionali, che può promuovere,
affiliare, tesserare ed a cui può, in qualunque forma,
aderire;
f) compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il
conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite, permute di beni
immobili
e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione
di mutui e la concessione di fidejussioni e altre malleverie; potrà accettare
e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a
disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni
istituzionali e da privati;
g) mantenere ed estendere i contatti con gli enti, associazioni,
federazioni e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente
scelti, i quali, sensibili al problema, provvedano alla promozione
degli interessi dellAssociazione.
Articolo 6
a) sono organi centrali della F.I.F.:
lAssemblea Nazionale
il Comitato Esecutivo Nazionale
il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali
il Segretario Nazionale
il Tesoriere
il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Probiviri
b) sono organi periferici della F.I.F.:
il Delegato Regionale
il Delegato Provinciale
c) il Comitato Esecutivo Nazionale potrà nominare un Presidente
Onorario, da scegliersi tra persone che per particolari benemerenze
si siano distinte per il conseguimento dei fini istituzionali.
Tutte le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni dal
momento della nomina, salvo diversa determinazione da parte dellAssemblea
Nazionale, ovvero del Comitato Esecutivo Nazionale ovvero del
Presidente.
Articolo 7
CATEGORIE DI SOCI
a) Socio Fondatore:
è socio Fondatore e riveste tale carica a vita, colui che
ha costituito la F.I.F. e per tale benemerenza viene equiparato
a tutti gli effetti del presente statuto al socio Effettivo
b) Socio Onorario:
Il nominativo di un eventuale socio onorario, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea, può essere proposto:
- dal Presidente
- dal Consiglio Nazionale
- dal Collegio dei Probiviri
- da almeno dieci soci ordinari,
il socio Onorario deve essere persona che si sia distinta per
particolari benemerenze e per il conseguimento di fini istituzionali.
Il socio Onorario è esonerato dal pagamento delle quote
annuali e non ha diritto al voto. Possono essere altresì soci Onorari,
Associazioni e/o Federazioni che abbiano scopo affine o analogo a quello
della F.I.F..
c) Socio Allievo:
Rientrano in questa categoria tutti coloro che sono iscritti e
frequentano i corsi organizzati dalla F.I.F. o da scuole ed enti
riconosciuti da essa. Il socio Allievo non ha diritto al voto.
d) Socio Aderente:
possono iscriversi come socio aderente coloro che sono in possesso
di un titolo professionale che consente loro di operare nel settore
della prevenzione, cura e riabilitazione, in modo particolare
nel settore termale, dellestetica, della salute e benessere,
delle tecniche manuali orientali e del fitness. Il socio Aderente
non ha diritto la voto.
Rientrano altresì in questa categoria tutti coloro i quali
intendano contribuire allo
sviluppo della Federazione Italiana Fisioterapisti.
e) Socio Ordinario:
E socio Ordinario colui che è in possesso di titolo
di Fisioterapista o equivalente
e provvede allaggiornamento secondo i termini stabiliti
dalle norme vigenti e nel
rispetto del regolamento della F.I.F.
f) Socio Professionista:
E socio Professionista colui che in possesso di titolo di
Fisioterapista o equivalente,
lavori da almeno 2 anni, provveda allaggiornamento secondo
i termini stabiliti dalle
norme vigenti e nel rispetto del regolamento della F.I.F. e
superi lesame dammissione
alla F.I.F..
g) Socio Certificato:
E socio Certificato colui che in possesso di titolo di Fisioterapista
o equivalente,
lavorando da almeno 3 anni, in possesso inoltre di titolo di laurea
anche straniera,
abbia frequentato il Master e superato lesame per la certificazione
F.I.F.
Articolo 8
TESSERAMENTO
Il richiedente per essere tesserato dovrà presentare, per
iscritto, i seguenti documenti:
Socio Allievo
Modulo discrizione F.I.F.
Certificato attestante la frequenza della scuola
Ricevuta del versamento della quota annuale
2 foto formato tessera
Socio Aderente
Modulo discrizione F.I.F.
Fotocopia del titolo di studio o professionale ( se affine
al fisioterapista )
Ricevuta del versamento della quota annuale
2 foto formato tessera
Socio Ordinario
Modulo discrizione F.I.F.
Fotocopia del titolo abilitante la professione di fisioterapista
( o equivalente )
Ricevuta del versamento della quota annuale
2 foto formato tessera
Socio Professionista
Modulo discrizione F.I.F.
Fotocopia del titolo abilitante la professione di fisioterapista
( o equivalente )
Certificato di esperienza lavorativa di almeno 2 anni
Certificato attestante la stipula di polizza assicurativa
per i rischi professionali
Attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento
tra quelli previsti dalla F.I.F.
Numero di iscrizione al registro IVA
Ricevuta del versamento della quota annuale
2 foto formato tessera
Superamento dellesame dammissione alla F.I.F.
Socio Certificato
Modulo discrizione F.I.F.
Fotocopia del titolo professionale
Certificato di esperienza lavorativa di almeno 3 anni
Certificato attestante la stipula di polizza assicurativa
per i rischi professionali
Laurea conseguita anche presso ununiversità straniera
Numero discrizione al registro IVA
Ricevuta del versamento della quota annuale
2 foto formato tessera
Frequenza al Master e superamento dellesame per la
certificazione F.I.F.
Articolo 9
DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti a :
Pagare la quota discrizione annuale, entro i termini
e le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo Nazionale;
Tenere informato il Comitato Esecutivo Nazionale di qualsiasi
avvenimento o azione che possa avere un qualche interesse per
la F.I.F.
Partecipare alle assemblee nazionali e regionali
Garantire la promozione ed il perseguimento degli obiettivi
della F.I.F.
Rispettare il Codice Deontologico
Aggiornarsi secondo i termini stabiliti dalle norme vigenti
o nel rispetto del regolamento della F.I.F.
Articolo 10
DIRITTI DEI SOCI
Partecipare ai lavori della F.I.F. dove e come previsto
dallo Statuto
I soci allievi e aderenti non hanno diritto al voto
Partecipare allo sviluppo della politica della F.I.F. mediante
suggerimenti al Comitato Esecutivo Nazionale ed allufficio
di Presidenza
Sollecitare iniziative atte a migliorare la condizione
professionale dei fisioterapisti
Ricevere lattestazione di iscritto annuale alla F.I.F.,
oltre al tesserino vidimato con il quale ha diritto alle varie
iniziative intraprese a favore degli associati.
Articolo 11
DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA, REISCRIZIONE
a) la decadenza e/o esclusione è deliberata dal Comitato
Esecutivo Nazionale, su relazione motivata del Collegio dei
Probiviri, a maggioranza dei due terzi e con voto palese.
b) Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento
alla sua posizione di associato presentando comunicazione scritta
con preavviso di tre mesi.
c) Il recesso del socio, per qualsiasi motivo, produce implicita
rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dellAssociazione.
Il socio che sia stato escluso, decaduto, ovvero che abbi a rinunciato,
potrà essere riammesso dal Comitato Esecutivo Nazionale
se e quando:
Presenti domanda di reiscrizione
Paghi la quota stabilita per lanno in corso
Effettui un pagamento aggiuntivo alle quote non versate
negli anni precedenti
Il Comitato Esecutivo Nazionale designerà una commissione
formata dal Collegio dei Probiviri, da un rappresentante scelto
dal Comitato Esecutivo Nazionale, da un rappresentante socio della
F.I.F. scelto dal richiedente, incaricata di esaminare la richiesta
di reiscrizione;
La Commissione presenterà i risultati della sua
indagine al Comitato Esecutivo Nazionale che deciderà se
accogliere listanza di riammissione a maggioranza qualificata
dei due terzi dei presenti;
Il riammesso dovrà pagare le spese eventualmente
sostenute dalla Commissione.
Articolo 12
LASSEMBLEA
a) LAssemblea è composta dai soci effettivi ed equiparati,
ed è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione
deve essere inviata con lettera semplice agli interessati almeno
dieci giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni
precise sugli argomenti dellordine del giorno, la data,
lora e il luogo dellassemblea. Gli associati devono
intervenire allAssemblea personalmente; non possono farsi
rappresentare da altri associati o da terzi. In caso di persona
giuridica socia, il voto dovrà essere esercitato dal legale
rappresentante personalmente.
b) LAssemblea si riunisce in seduta ordinaria ogni 5 anni.
c) I compiti dellAssemblea sono:
1. approvare i bilanci preventivi e consuntivi dei 5 anni precedenti
presentati dal Comitato Esecutivo Nazionale
2. discutere, approvare ed eventualmente modificare il programma
annuale formulato dal Comitato Esecutivo Nazionale
3. approvare i regolamenti interni deliberati dal Comitato Esecutivo
Nazionale
4. eleggere i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale, i Probiviri
ed i Revisori dei Conti.
LAssemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta
di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o di almeno
un terzo dei membri del Comitato Esecutivo Nazionale o per volontà
del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
I soci senza diritto di voto possono, comunque, intervenire allAssemblea.
Articolo 13
DELIBERAZIONE DELLASSEMBLEA
a) le assemblee sono valide con la presenza di almeno la metà
più uno dei soci con diritto di voto. Le delibere sono
prese a maggioranza assoluta.
b) Le assemblee indette per le elezioni degli Organi dellAssociazione,
nonché per la modifica del presente statuto, sono valide
con il consenso della maggioranza dei soci aventi diritto al
voto.
c) Le assemblee indette per lapprovazione dei regolamenti
deliberati dal Comitato Esecutivo Nazionale sono valide se è presente
la maggioranza assoluta dei soci
d) Il verbale delle assemblee deve essere redatto sul Registro
dei Verbali.
e) Le assemblee sono comunque valide in seconda convocazione
Articolo 14
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
Tutti i suoi membri sono effettivi od equiparati.
Composizione:
a) Presidente Onorario (se presente) può essere proposto
dal Presidente, dal Consiglio Nazionale o dal Collegio dei
Probiviri
b) Presidente Nazionale F.I.F. eletto dai membri del Comitato
Esecutivo Nazionale F.I.F.
c) Vice Presidenti Nazionali eletti in numero di due dai membri
del Comitato Esecutivo Nazionale F.I.F.
d) Tesoriere nominato dal Presidente, sentito il parere dei membri
del Comitato Esecutivo Nazionale F.I.F.
e) Segretario Nazionale viene nominato dal Presidente, sentito
il parere dei membri del Comitato Esecutivo Nazionale F.I.F.
f) I membri del Comitato Esecutivo Nazionale F.I.F. sono eletti
dallAssemblea Nazionale F.I.F., composta da tutti i soci
effettivi od equiparati, in numero di cinque.
Il Comitato Esecutivo Nazionale:
1. Elegge a maggioranza assoluta il Presidente, i due Vice Presidenti
e il General Manager
2. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
e almeno una volta ogni sei mesi
3. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno
dei componenti, compreso il Presidente
4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice, eccetto
quanto stabilito dal comma 1
5. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente
vale doppio.
Sono compiti del Comitato Esecutivo Nazionale:
I) approvare i regolamenti interni necessari al funzionamento
della F.I.F.
II) formulare un programma di attività da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea
III) presentare allAssemblea periodiche relazioni sullattività svolta
IV) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo
V) deliberare laccettazione di donazioni, oblazioni e contribuzioni
varie
VI) proporre allapprovazione dellAssemblea il regolamento
interno e modifiche dello statuto
VII) assumere ogni altra deliberazione non riservata ad organi
specifici dellassociazione
VIII) deliberare di acquistare, vendere e permutare beni immobili,
mobili soggetti a registrazione e mobili;
IX) deliberare la stipula di mutui, la concessione di pegni o
ipoteche relativamente ai beni sociali; concedere fidejussione
e altre malleverie
X) nominare commissioni, affidare incarichi a professionisti di
altri settori.
Articolo 15
IL PRESIDENTE
a) Il Presidente ha la legale rappresentanza dellassociazione
b) Presiede e convoca lAssemblea ed il Comitato Esecutivo
Nazionale firmando i relativi verbali ed ha la responsabilità
di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti
assicurando lo svolgimento organico ed unitario dellattività
dellAssociazione
c) Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa
ed economica dellAssociazione di cui firma gli atti unitamente
al Segretario Nazionale
d) Il Presidente ha la legale rappresentanza dellAssociazione
di fronte ai terzi ed in giudizio
e) Il Vice Presidente più anziano sostituisce, automaticamente,
il Presidente in caso di impedimento di questultimo
f) Il Presidente può conferire deleghe, anche con rappresentanza
dellAssociazione, ai suoi Vice Presidenti.
Articolo 16
IL SEGRETARIO NAZIONALE
È nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere
del Comitato Esecutivo Nazionale.
Il Segretario Nazionale è di diritto il Segretario del
Comitato Esecutivo Nazionale della F.I.F..
Il Segretario Nazionale cura la compilazione del bilancio preventivo,
seguendo al riguardo le indicazioni del Comitato Esecutivo Nazionale
e del Presidente.
Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre
anchesso allesame ed alla approvazione del Comitato
Esecutivo Nazionale. Tiene aggiornata la contabilità sociale
nei modi stabiliti dal Comitato Esecutivo Nazionale e dalle
norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola
i libri contabili.
Coordina tutta lattività della segreteria. Provvede
alla registrazione (su apposito libro) delliscrizione dei
nuovi associati.
Tiene aggiornato lo schedario degli associati, redige i verbali
delle sedute del Comitato Esecutivo Nazionale, trascrive quelli
relativi alle Assemblee Generali degli associati, curando che
questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dellAssemblea.
Firma su incarico del Presidente la corrispondenza e, su delega
del Presidente, i mandati di pagamento.
Il Segretario può essere assistito nelle sue funzioni da
addetti allufficio di segreteria.
Articolo 17
IL TESORIERE
È nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere
del Comitato Esecutivo Nazionale.
Il Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza dellAssociazione
da lui riscosse od affidategli; è tenuto a presentare i
conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Provvede alla tenuta del libro di cassa e degli altri documenti
contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso lIstituto
di Credito indicato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna
dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare
pagamenti o riscossioni, senza regolari mandati debitamente firmati
dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente delegato.
Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni
in conto corrente bancario o conto corrente postale.
Una volta ogni tre mesi, il Tesoriere presenta al Comitato Esecutivo
Nazionale la situazione di cassa aggiornata.
Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile,
fissato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo 18
GENERAL MANAGER
Il General Manager viene nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale
su proposta del Presidente; egli cura la gestione organizzativa
e amministrativa della FIF, secondo le direttive del Comitato
Esecutivo Nazionale e del Presidente, convoca il Comitato Esecutivo
Nazionale, e svolge tutti le diverse funzioni attribuitegli dai
Regolamenti FIF.
Egli provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea, nonché
del Comitato Esecutivo Nazionale. Svolge altresì tutti
i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente
e dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Articolo 19
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi
e da due supplenti; i tre membri effettivi e i due supplenti
eleggono a maggioranza il Presidente del Collegio, che deve essere comunque
scelto tra i membri effettivi.
Nessun membro del Collegio dei Revisori può essere membro
del Collegio dei Probiviri.
I membri del Collegio possono essere scelti anche tra coloro
che sono estranei allAssociazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla
gestione contabile della F.I.F. ed accerta la regolare tenuta
dei libri e scritture contabili.
Esamina i Bilanci preventivi e consuntivi e predispone la relazione
agli stessi.
Ha il potere di richiamare il Comitato Esecutivo Nazionale
ai suoi doveri, qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.
Articolo
20
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti, i tre membri effettivi e i due supplenti eleggono
a maggioranza il Presidente del Collegio, che deve essere scelto
tra i membri effettivi.
Nessun membro del Collegio dei Probiviri può essere membro
del Collegio dei Revisori dei Conti.
I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche
tra coloro che sono estranei allAssociazione.
I Probiviri devono essere persone autorevoli per il prestigio
e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire
in caso di controversie interne dellassociazione o in occasione
di episodi che possano turbare la vita dellAssociazione
stessa.
Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli
associati ai loro doveri e propongono al Comitato Esecutivo Nazionale sia
lapprovazione sia il rigetto delle domande di iscrizione.
Il Collegio dei Probiviri decide in primo grado su tutte le
controversie di natura giurisdizionale e/o disciplinare, relative ai componenti
degli organi periferici della F.I.F. ed ai rapporti tra tutti
gli associati i quali, in caso di controversia con gli organi
dellAssociazione, sono tenuti ad osservare le decisioni
assunte dal Collegio dei Probiviri.
Articolo 21
DELEGATO REGIONALE
Il Delegato Regionale che viene nominato dal Comitato Esecutivo
Nazionale con decisione a maggioranza dei membri é il rappresentante
locale del Presidente della FIF. Il Delegato Regionale promuove
ogni attività per il perseguimento dei fini istituzionali,
in stretto coordinamento con il Comitato Esecutivo Nazionale.
Il Delegato Regionale è responsabile amministrativamente
e contabilmente della gestione dei fondi a lui assegnati e
risponde del suo operato al Comitato Esecutivo Nazionale.
Il Delegato Regionale non ha la rappresentanza legale dellAssociazione,
che gli può essere conferita dal Presidente nazionale ogni
qualvolta questultimo ne ravvisi la necessità; la
delega può essere conferita soltanto per singoli atti da
compiere nel territorio di competenza.
Il Delegato Regionale può essere esonerato dalla carica
su decisione del Comitato Esecutivo Nazionale nel caso in cui
vengano riconosciute sue gravi mancanze.
Articolo 22
DELEGATO PROVINCIALE
Il Delegato Provinciale viene designato dal Delegato Regionale
competente per territorio e nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Risponde al Delegato Regionale del suo operato nel territorio
di competenza e svolge i seguenti compiti:
È responsabile amministrativamente e contabilmente
della gestione dei fondi a lui assegnati;
Promuove ogni attività per il perseguimento dei
fini istituzionali in stretto coordinamento con il Delegato
Regionale competente;
Deve inoltre compiere tutte le incombenze previste dalle
leggi fiscali e tributarie in materia, delle quali è direttamente
responsabile.
Lo stesso non ha la rappresentanza legale dellAssociazione.
Articolo
23
CANDIDATURA E DURATA DELLE CARICHE
Le candidature devono essere presentate presso la sede dellAssociazione
fino a sette giorni prima della data di convocazione dellAssemblea
Nazionale. Tutti gli organi federali durano in carica cinque anni.
Tutte le persone che hanno ricoperto cariche in seno allAssociazione
sono rieleggibili.
Articolo 24
BILANCIO
Il bilancio preventivo, predisposto dal Comitato Esecutivo
Nazionale entro il mese di novembre antecedente lesercizio successivo,
deve essere sottoposto allapprovazione dellAssemblea
Nazionale; entro il mese di marzo di ogni anno sociale dovrà
essere predisposto dal Comitato Esecutivo Nazionale il bilancio
consuntivo da sottoporre allAssemblea Nazionale; lesercizio
sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Articolo 25
REGOLAMENTI
I regolamenti della F.I.F. e le eventuali modifiche e integrazioni
agli stessi sono proposti, in armonia con il presente Statuto,
dal Comitato Esecutivo Nazionale allAssemblea Nazionale
che li approva con maggioranza dei presenti.
Articolo 26
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci con la sottoscrizione della domanda di iscrizione accettano
implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.F. in ogni
loro parte e ad ogni effetto impegnandosi a rispettarli ed eseguire
le disposizioni e norme nei propri confronti.
I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.F. hanno piena
e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci della F.I.F.
e nellambito degli ordinamenti da questa riconosciuti.
I soci si impegnano a non adire altre autorità che non
siano quelle della F.I.F. per la tutela dei loro diritti ed interessi
e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, comunque
connesse alle attività espletate nellambito della
F.I.F..
Linosservanza della presente clausola compromissoria comporta
ladozione di provvedimenti disciplinari che, in caso di
particolare gravità, possono comportare la radiazione dellassociato
inadempiente.
Articolo 27
COLLEGIO ARBITRALE
I soci della F.I.F. esplicitamente riconoscono ed accettano
di rimettere ad un Collegio Arbitrale, e cioè al Collegio
dei Probiviri in sede giudicante, la risoluzione di ogni
e di qualsiasi controversia, che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia
fatto o causa che non rientri nella competenza normale degli
organi
federali.
Nella procedura di radiazione di un associato il Collegio
dei Probiviri in sede giudicante viene integrato dal Presidente e
da altri tre membri: questi ultimi sono nominati uno da ciascuna
delle parti, il terzo dal Presidente.
Gli arbitri, perché così espressamente convenuto
ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente
e senza formalità di procedura.
Il lodo è pronunciato a maggioranza semplice e deve essere
sottoscritto da almeno due membri compreso il Presidente; il lodo
deve essere pronunciato entro sessanta giorni dallinizio
della procedura; le modalità della procedura sono stabilite
da un apposito regolamento che, verrà redatto dal Collegio
dei Probiviri.
Deve essere depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione
da parte dellOrgano giudicante presso la Segreteria Nazionale
della F.I.F. che ne dovrà dare tempestiva comunicazione
ufficiale alle parti.
Articolo 28
SCIOGLIMENTO DELLA F.I.F.
Per deliberare la proposta di scioglimento della F.I.F. occorrerà una
delibera presa con il quorum dei due terzi degli aventi diritto
al voto in Assemblea Nazionale.
Dopo tale approvazione, il Comitato Esecutivo Nazionale nominerà
un liquidatore che procederà con le modalità più
opportune per lo scioglimento totale della F.I.F.; qualsiasi fondo
in eccedenza, sarà devoluto a scopi filantropici per ricerche
e studi sulla riabilitazione fisica e motoria.
Nel caso di cessazione dellattività per cause previste
dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dallAssemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori,
determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle leggi ed ai Regolamenti dello Stato in materia di Associazioni.
Articolo 29
FONDO DI COSTITUZIONE
Il fondo è costituito dai contributi che gli associati
fondatori fanno alla Costituzione dellAssociazione.
Gli associati contribuiscono al fondo mediante il versamento
di apposita quota associativa.